Legislazione

Per 33 specie, la regolamentazione europea ha riconosciuto agli agricoltori il diritto di riseminare o ripiantare una parte del raccolto derivante dalle loro coltivazioni, in cambio di una equa remunerazione ai costitutori.

Queste sementi autoprodotte sono definite Seme Aziendale.

Gli agricoltori che producono meno dell'equivalente di 92 tonnellate di cereali sono esonerati dal pagamento dell'equa remunerazione.

Specie interessate al Privilegio dell'Agricoltore :

  • Cereali :  Avena – Avena strigosa – Frumento tenero – Frumento duro – Orzo – Riso  – Segale– Triticale – Farro – Scagliola
  • Foraggere: Erba medica – Pisello da foraggio– Loglio Italico – Loglio Ibrido – Trifoglio alessandrino – Trifoglio persico  – Trifoglio violetto– Trifoglio incarnato – Veccia comune
  • Patata
  • Oleaginose : Colza – Lino da olio – Senape bianca – Rapa
  • Orticole : Cicerchia – Fagiolo– Lenticchia – Cece
  • Proteaginose : Favino – Lupino bianco – Lupino blu – Lupino giallo – Pisello proteico

Per le altre specie, l'utilizzazione di seme aziendale di varietà protette è vietata e costituisce contraffazzione.

In Francia, per certe specie quali Cereali a Paglia e Patata, questa deroga è stata regolamentata con  Accordi interprofessionnali definiti tra  i rappresentanti delle filiere interessate , il Ministero dell'Agricoltura, dell'Agroalimentare e delle Foreste e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Questi accordi precisano le modalità di remunerazione dell'impiego del Seme Aziendale.

La SICASOV è  incaricata della gestione di questi accordi.